Arrivano le motivazioni del Tribunale Federale Nazionale sul ‘Caso plusvalenze’, ecco perché sono stati tutti assolti
Il Tribunale Federale Nazionale si è espresso sul ‘Caso plusvalenze’, tutti assolti come detto e ora arrivano anche le motivazioni di questa decisione.
Solo poche delle cessioni esaminate dalla Procura Federale presentino quelle caratteristiche dalla stessa individuata quali sintomi di operazioni “sviate” e finanziariamente “fittizie”. Indubbiamente, tali cessioni destavano e destano sospetto, che tuttavia non attinge la soglia della ragionevole certezza, data da indizi gravi, concordanti e plurimi, così come già ritenuto in passato.
Non è possibile, quindi, avere un risultato oggettivo. Il più classico dei discorsi sul tema, ma non c’è solo questo per il Tribunale Federale Nazionale che è entrato anche nel merito del metodo di valutazione adottato della Procura Federale, che può essere uno, ma non “il” metodo.
Transfermarkt, il sito di riferimento, adottato anche dalla Procura Federale, ma anche un sito privato.
Privo di riconoscimento ufficiale anche e soprattutto da parte degli organismi calcistici internazionali e nazionali, influenzato da valutazioni di soggetti privati meri utenti del sito stesso. Emblematico, a tale proposito, è il caso del calciatore Gianluca Caprari, citato dalla difesa della Delfino Pescara 1936 Spa, la cui valutazione sul sito, alla luce di una mail inviata dal di lui agente sportivo, nel volgere di breve termine è stata consistentemente elevata.
Caso plusvalenze, il comunicato del Tribunale Federale Nazionale
Caso plusvalenze: le motivazioni del Tribunale Federale Nazionale
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Non esiste quindi per il Tribunale “il” metodo di valutazione del valore per le cessioni o gli acquisti delle prestazioni sportive di un calciatore.
Tale valore è dato e nasce in un libero mercato, peraltro caratterizzato dalla necessità della contemporanea concorde volontà delle due società e del calciatore interessato. E non è un caso che nella stessa Relazione dell’attività inquirente si faccia riferimento alla difficoltà di individuazione del fair value. Perché non assistito da un adeguato livello di elaborazione scientifico.
Il valore di mercato di un diritto alle prestazioni di un calciatore rappresenta il valore pagato dalla società acquirente al termine di una contrattazione libera, reale ed effettiva di quel diritto sul mercato di riferimento”.
Si potrebbe pure pensare alla fissazione di criteri valutativi che individuino un “range” di valore, all’interno del quale vada fissato il corrispettivo della cessione/acquisizione. Ma a ciò non potrebbe che provvedere la FIFA, trattandosi di disciplina sovranazionale e mondiale.
Una volta ritenuto non utilizzabile il metodo di valutazione, posto dalla Procura Federale, a fondamento del deferimento. E in assenza di una disposizione generale regolatrice, consegue che le cessioni oggetto del deferimento stesso non possono costituire illecito disciplinare.