Il Primo Grado (10 marzo 2026): Il Tribunale Federale Nazionale (TFN) ha inflitto le prime sanzioni.
L’Appello (21 aprile 2026): La Corte Federale d’Appello ha confermato integralmente la decisione del primo grado, respingendo il ricorso della Sampdoria.
- 10 giornate di squalifica per gli ormai ex Salvatore Foti e Angelo Gregucci.
- 2 mesi di inibizione per l’ex presidente Matteo Manfredi e il CEO SPORT Jesper Fredberg.
- 5.000 euro di ammenda per la Sampdoria per responsabilità diretta e oggettiva.
Sampdoria, Caso Foti e Gregucci: presentato il ricorso ufficiale al Collegio di Garanzia del CONI

Angelo Adamo Gregucci (allenatore Sampdoria)-Salvatore Foti (viceallenatore Sampdoria)
Squalifica di Salvatore Foti e Angelo Gregucci, la Sampdoria fa ricorso al Collegio di Garanzia del CONI. Il comunicato
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Il comunicato ufficiale integrale
“U.C. Sampdoria S.p.A. e M. Manfredi, J. Fredberg, A.A. Gregucci e S. Foti ricorrono contro FIGC avverso decisione CFA che ha confermato sanzioni loro irrogate in I° grado
Collegio di Garanzia 03 Giugno 2026
il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente da parte dell’U.C. Sampdoria S.p.A., del sig. Matteo Manfredi, all’epoca dei fatti contestati Presidente del Consiglio di Amministrazione di U.C. Sampdoria S.p.A.; del sig. Jesper Fredberg, all’epoca dei fatti contestati Amministratore Delegato di U.C. Sampdoria S.p.A.; del sig. Angelo Adamo Gregucci, all’epoca dei fatti contestati allenatore responsabile della prima squadra di U.C. Sampdoria S.p.A., del sig. Salvatore Foti, all’epoca dei fatti contestati allenatore in seconda della prima squadra di U.C. Sampdoria S.p.A., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l’annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C., II Sezione, n. 0124/CFA-2025 2026 (Registro procedimenti n. 0144/CFA/2025-2026), pubblicata, quanto al dispositivo in data 21 aprile 2026 e, quanto alle motivazioni, in data 29 aprile 2026, con la quale è stato integralmente respinto il reclamo proposto dai ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – n. 0194/TFNSD-2025-2026, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 10 marzo 2026 e, quanto alle motivazioni, in data 19 marzo 2026, nonché, ove occorrer possa, di quest’ultima pronuncia, e di tutti gli atti presupposti o conseguenti alle predette.
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dalla Procura Federale FIGC a seguito di una segnalazione del 3 novembre 2025, ad opera del Presidente dell’AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio), pervenuta alla stessa Procura Federale della FIGC tramite la Segreteria del settore Tecnico FIGC, nella quale si riferiva di notizie di stampa che indicavano l’allenatore in seconda della società U.C. Sampdoria S.p.A. espletare le funzioni di allenatore effettivo della prima squadra della società genovese in luogo del sig. Angelo Adamo Gregucci regolarmente tesserato quale allenatore della prima squadra: ciò, in spregio all’art. 40, comma 5, del Regolamento del S.T. della FIGC, secondo il quale “Ai tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al seguente regolamento, ai tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del comitato esecutivo”.
Il Tribunale, con la decisione in epigrafe indicata e confermata dalla Corte Federale d’Appello, ha ritenuto responsabili degli addebiti contestati i sigg.ri Pasquale Foti ed Angelo Adamo Gregucci, ed ha inflitto loro la sanzione della squalifica per la durata di dieci giornate di gara; ed ancora, i Sig.ri Jesper Fredberg e Matteo Manfredi, nelle rispettive qualità, infliggendo loro la sanzione di mesi due di inibizione ciascuno e, in ultimo, la società U.C. Sampdoria S.p.A., comminando la sanzione dell’ammenda nella misura di € 5.000,00 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.
I ricorrenti – U.C. Sampdoria S.p.A. e sigg. ri M. Manfredi, J. Fredberg, A.A. Gregucci, S. Foti – chiedono al Collegio di Garanzia:
in via principale, di annullare senza rinvio la decisione della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C., II Sezione, n. 0124/CFA-2025-2026, nonché tutti gli atti presupposti o conseguenti alla predetta, ivi compresa la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – n. 0194/TFNSD-2025-2026, e, per l’effetto, di prosciogliere integralmente i ricorrenti da ogni addebito loro contestato;
in via subordinata, di annullare la decisionE della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C., II Sezione, n. 0124/CFA-2025-2026 e, per l’effetto, di rimettere gli atti alla Corte Federale d’Appello per il nuovo esame della fattispecie, in applicazione dei principi di diritto che verranno sancito da questo Collegio di Garanzia, con particolare riferimento al principio di legalità e tassatività della norma disciplinare, al corretto standard probatorio e all’obbligo di motivazione specifica sul rigetto delle istanze istruttorie difensive;
in ulteriore via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi che precedono, di ridurre le sanzioni irrogate ai ricorrenti tenuto conto della novità della questione, della buona fede soggettiva e dell’assenza di danno concreto all’ordinamento sportivo.”



