Arriva la decisione del giudice sportivo sul ricorso del Pisa dopo il pareggio col Cittadella: la classifica di Serie B non cambia, risultato omologato
Cittadella-Pisa resta sull’1-1. Nessuna sconfitta a tavolino per i padroni di casa, nessuna variazione al punteggio come richiedevano i toscani. Così ha deciso il giudice sportivo, che ha deciso solamente di multare i veneti con 10.000 € di ammenda e 2.000€ per un loro dirigente, Federico Cerantola, ritenuto colpevole dell’errore.
L’antefatto risale alla terza giornata di Serie B, quando il Cittadella ha ospitato il Pisa. Prima della partita, nella distinta originale, la squadra di Edoardo Gorini ha inserito in distinta il calciatore Alessandro De Luca, nonostante in panchina si fosse presentato Jacopo Desogus. Il quale poi è subentrato nel corso del secondo tempo, così da far commettere ai veneti una violazione dell’articolo 3 del Regolamento del gioco del calcio, che prevede che un elenco di giocatori presentato prima della gara sia decisivo per la partecipazione alla stessa.
Il Cittadella, probabilmente accortosi dell’errore, aveva modificato la distinta con una seconda versione corretta, consegnata sia alla Lega B sia agli avversari a gara in corso. Nonostante questo, il Pisa ha provveduto a fare ricorso, chiedendo la sconfitta a tavolino dei padroni di casa.
Cittadella-Pisa, niente sconfitta a tavolino per Gorini
Serie B, la decisione del giudice sportivo su Cittadella-Pisa
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Il giudice sportivo ha preso atto della violazione dell’articolo 3, ma comunque ha anche fatto valere la tassatività delle normative del Codice di Giustizia Sportiva, che è molto rigido e non prevede, in particolare all’articolo 10, che questa circostanza possa far perdere una partita a una squadra. Si legge nella sentenza:
L’art. 10, infatti, punisce la società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione e, in questo caso, ritenuto che il calciatore non inserito nella distinta prima dell’inizio della gara fosse comunque un calciatore munito di titolo per parteciparvi, non può essere ritenuta circostanza tale da aver influito sul regolare svolgimento della gara
che, per ipotesi, sarebbe stata regolarmente tenuta ove il nominativo fosse stato correttamente inserito nella Prima DistintaAd avviso di questo Giudice, dunque, in assenza di specifica previsione normativa, non è possibile adottare una sanzione per una condotta non specificamente prevista né tanto meno si può ricorrere all’analogia in forza del principio c.d. di legalità formale. Sulla scorta di tale ragionamento, l’avere titolo a partecipare ad una gara significa essere in regola col tesseramento e non avere squalifiche o altri procedimenti in corso, circostanze queste non sussistenti nel caso di specie. La mera modifica tardiva di un elenco non priva il calciatore del suo titolo a partecipare ad una gara, anche perché, in assenza di norma e di prova contraria, il calciatore Desogus sarebbe ben potuto essere inserito in distinta e avrebbe ben potuto partecipare alla gara, avendone i requisiti.
Quindi, visto che Desogus avrebbe potuto giocare Cittadella-Pisa ma, solo per errore, non è stato inserito in lista, il giudice sportivo non ha ravvisato gli estremi per punire così severamente la squadra di Gorini. La classifica resta invariata quindi, i veneti se la cavano solo con due ammende.