Arresto Ferrero, il giudice spiega perché non bastano i domiciliari : la motivazione dell’ordinanza
Mancava un tassello nella vicenda legata all’arresto di Massimo Ferrero, ossia le motivazioni per cui il GIP dott.ssa Rosamaria Mesiti ha ritenuto di accogliere la richeista della procura disponendo la custodia cautelare in carcere.
Come abbiamo spiegato in questo articolo (Arresto Ferrero, Eleven Finance coinvolta: salta il concordato? Lo scenario), l’ordinanza pubblicata on line non era completa. Mancava completamente il corredo motivazionale delle misure cautelari adottate.
Il quotidiano la Verità ha invece pubblicato la parte mancante, in cui il giudice spiega come per Massimo Ferrero non siano sufficienti gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico.
Per i pm è forte il “pericolo di reiterazione del reato” e per il GIP Mesiti le “esigenze cautelari devono ritenersi attuali”.
Il Viperetta sarebbe coinvolto “nella quasi totalità delle condotte contestate in forma diretta e mediata”. A a peggiorare la situazione c’è il casellario giudiziale (la cosiddetta fedina penale) . Il giudice rileva che “risultano a carico del predetto precedenti penali per istigazione alla corruzione, violazione di sigilli, omesso versamento di ritenute certificate e omesso versa mento delle ritenute previdenziali e assistenziali continuato”.
Troppi, dunque, secondo il Tribunale di Paola i reati già commessi in passato da Massimo Ferrero. Dunque l’unica misura idonea “appare quella della custodia cautelare in carcere, essendo la sola in grado di recidere radicalmente le possibilità di porre in essere ulteriori illeciti.
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Il giudice considerata “la particolare spregiudicatezza, la pervicacia e la scaltrezza manifestate dall’ indagato nelle vicende in esame, unitamente all’elevata consistenza degli interessi economici” non ritiene sufficienti neppure i domiciliari “anche con applicazione del braccialetto elettronico”.
Per il GIP Mesiti infatti gli arresti domiciliari non impedirebbero a Massimo Ferrero “di continuare a svolgere attività di gestione anche tramite terzi, avendo questi dato piena prova di saper ricorrere ad amministratori di comodo nei casi di maggiore difficoltà finanziaria”. Per il Gip non può farsi affidamento “sull’autolimitazione e sul rispetto da parte dello stesso (persona tra l’altro gravata da un precedente per violazione di sigilli) delle limitazioni imposte dall’autorità, anche in relazione all’eventuale utilizzo di strumenti di comunicazione laddove vietati”
. La dott.ssa Mesiti, ad ulteriore supporto della motivazione valuta anche “il tenore delle conversazioni da cui si evince che Ferrero è in condizione di svolgere, anche attraverso terze persone, la funzione di direzione e controllo con riferimento alle altre società del “gruppo”, oltre al “pericolo di recidiva”.
Infine, il giudice, nel giudizio prognostico, valuta che Massimo Ferrero rischi la condanna ad una pena uperiore ai tre anni, escludendo la futura concessione della sospensione condizionale, anche visti i precedenti penali.
L’ordinanza potrà essere impugnata davanti al Tribunale del Riesame, ma non è ancora chiaro cosa abbiano deciso in merito i legali di Massimo Ferrero, avv. Ponti e avv. Tenga.