Ricorso tifosi Sampdoria, ecco dove ha sbagliato la Questura: l’analisi dei decreti del TAR Brescia fa emergere una mancanza di motivazione dei divieti imposti ai tifosi blucerchiati.
Alcuni dei nostri lettori ci hanno chiesto di spiegare un po’ più in dettaglio la vicenda relativa all’accesso allo stadio dei tifosi blucerchiati non titolari di Sampcard (tessera del tifoso) a seguito di un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (SOCIAL -Sampdoria, La Sud non ci sta: che pagliacciata! Il comunicato)
Abbiamo esaminato i due provvedimenti del TAR Lombardia – sezione di Brescia e abbiamo ricostruito in termini giuridici la questione.
Andiamo per gradi. I tre tifosi della Sampdoria hanno fatto ricorso contro il provvedimento dell’Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive e il successivo provvedimento della Questura di Mantova che hanno classificato con “rischio 3” la partita Mantova-Sampdoria. Dunque blocco alla vendita del settore ospiti ai residenti in provincia di Genova sprovvisti di tessera del tifoso.
Ricorso tifosi Sampdoria, ecco dove ha sbagliato la Questura. L’analisi

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Non essendoci tempo di discutere il ricorso alla prima camera di consiglio disponibile, la competenza a decidere sulla misura cautelare richiesta (ossia sospendere gli effetti dei provvedimenti limitativi per i tifosi blucerchiati) il Presidente di sezione del TAR adotta il 20 gennaio un primo decreto.
Il contenuto è abbastanza anomalo, almeno secondo gli avvocati esperti in diritto amministrativo che la redazione di ClubDoria46 ha contattato.
Il TAR, riconoscendo che i provvedimenti adottati dalla Questura non sono adeguatamente motivati (“…allo stato non si presenta adeguatamente motivata la condizione di “Rischio 3” su cui si fonda la prescrizione oggetto di ricorso”) da’ termine alle ore 18 del successivo 22 gennaio alla Questura per integrare la motivazione.
Più correttamente per “…depositare una relazione esplicativa, adeguatamente documentata (…) la quale fornisca adeguati chiarimenti sulle circostanze che imporrebbero l’emissione dei provvedimenti impugnati, specificando inoltre quale sia la capienza complessiva del settore ospiti dello stadio di Mantova”.
La Questura non risponde…e il TAR decide
Nonostante l’assist, alquanto irrituale, del TAR, che rimette in termini la Questura per motivare le limitazioni imposte ai tifosi della Sampdoria, nulla accade.
E allora il Presidente dott. Angelo Gabbricci , che già aveva avvisato che avrebbe comunque preso una decisione a stretto giro, il 23 gennaio (DUE giorni prima della partita) adotta un altro decreto.
Siccome la Questura non ha risposto, la partita è il 25 gennaio e la prima udienza disponibile per la discussione è il 12 febbraio, autorizza solo i tre tifosi genovesi ricorrenti ad acquistare i biglietti per il settore pur senza SampCard.
E’ possibile che questo precedente faccia giurisprudenza? Difficile a dirsi. Probabilmente no.
Innanzitutto teniamo conto che si tratta di misure cautelari c.d. presidenziali, quindi decise dal solo Presidente del TAR adito. E dunque possono variare molto da regione a regione.
Poi va detto che le Questure ora saranno ben attente a motivare i propri provvedimenti e dunque difficilmente in futuro forniranno appigli ai tifosi ricorrenti.
Senza contare che comunque, nel caso di specie, la Questura avrebbe comunque raggiunto il suo scopo anche se il TAR avesse sospeso completamente gli effetti dei provvedimenti impugnati. Quanti tifosi blucerchiati sarebbero riusciti ad organizzarsi comunque con un preavviso così breve?
Si può però almeno ipotizzare che l’obbligo di motivazione spinga le Questure ad utilizzare le limitazioni solo quando ne ravvisano effettivamente la necessità per rischi concreti di ordine pubblico e non solo a carattere preventivo.